TESTO DELL'EMENDAMENTO






EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 2 inserire i seguenti:


ART. 2-bis

(Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità 

turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore 

della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turisticoricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 

400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società 

sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la 

realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel 

demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell’ente concedente 

sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di 

imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e 

del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal

relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l’occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni 

e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all’articolo 1161 del 

codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145;

b) il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) le disposizioni di cui agli articoli 37 e 45-bis del codice della navigazione e ogni altra 

disposizione incompatibili con gli articoli 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 

12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.


ART. 2-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per 

finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la 

pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo 

concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi allo sfruttamento delle 

concessioni per finalità turistico-ricreative, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione 

ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a 

riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e 

fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la 

realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti 

d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri 

direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in 

concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o 

libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per 

il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di 

balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e 

gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di 

imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e 

adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente 

articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni 

materiali e immateriali, della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica 

sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della 

salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree 

demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle 

microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni 

sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di 

imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a 

trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle 

condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati 

dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti 

con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, 

sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda 

attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di 

concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e 

di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi 

operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura 

selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio 

nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della 

procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d’impresa o di 

tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 

impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e 

nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela 

dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto 

necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli 

investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque 

da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con 

divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto 

del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, 

nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte 

in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da 

destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali 

libere;

h) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al 

concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato 

ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati 

dall’ente concedente e della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse

turistico;

i) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività 

connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di 

adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via 

diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, 

prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate al 

fine di verificare il rispetto del numero massimo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi 

incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o 

non modificate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla 

data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque 

procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per 

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 

finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale 

i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 

dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente.

IL GOVERNO

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